Art. 3.
(Requisiti del soggetto avente diritto).

      1. Ai fini di cui all'articolo 4, il soggetto avente diritto è il padre o la madre, anche adottivi, ovvero il parente o l'affine entro il terzo grado convivente da almeno due anni, che assiste il soggetto di cui all'articolo 2 e che sia l'unica fonte di sostegno economico del nucleo familiare.
      2. Il soggetto avente diritto deve, altresì, avere età inferiore agli anni cinquantacinque ed essere in possesso dei requisiti richiesti dalla pubblica amministrazione per la posizione lavorativa alla quale intende accedere.

 

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